Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia di strutture e di segnaletica per la mobilità delle persone invalide pone un'attenzione predominante per la disabilità fisico-motoria, rispetto a quella mentale e cognitiva. La presente proposta di legge intende, attraverso alcune modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, includere fra le persone invalide che hanno diritto ai benefìci previsti dal medesimo articolo 188 (e che allo stato attuale sono identificate solo negli invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta) anche i disabili intellettivi, il cui handicap comporta loro, comunque, una riduzione delle capacità di spostamento. Accade infatti che persone affette, per esempio, da autismo, le quali necessitano di essere accompagnate, anche per una delle più banali azioni quotidiane che un normododato

 

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può compiere nella propria autosufficienza, si trovino in evidenti difficoltà negli spostamenti.
      Con la presente proposta di legge si interviene, pertanto, al fine di consentire anche ai disabili intellettivi di usufruire dell'apposito «contrassegno invalidi» per la circolazione e la sosta dei veicoli.
      Un'ulteriore modifica riguarda l'autorizzazione rilasciata dal sindaco e costituita dal citato «contrassegno invalidi».
      Negli ultimi anni, il rilascio dei predetti contrassegni è stato effettuato in maniera smisurata e spesso impropria, anche a vantaggio di soggetti che, in realtà, non presentano difficoltà di sorta nella loro capacità di spostarsi in modo autonomo. Pertanto la presente proposta di legge stabilisce che l'autorizzazione per il «contrassegno invalidi» sia rilasciata esclusivamente alle persone con una percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore all'80 per cento, includendo fra le invalidità anche gli handicap intellettivi.
      Infine si prevede che il predetto contrassegno possa essere rilasciato dal sindaco, anche alle organizzazioni di volontariato, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle cooperative sociali che operano nell'ambito territoriale del comune e che sono riconosciute come promotrici dell'integrazione dei disabili o che forniscono servizi socio-sanitari o di trasporto convenzionato al medesimo comune. Tale contrassegno è assegnato in base al veicolo intestatario e non alla persona disabile.
      In definitiva, con la presente proposta di legge si stabiliscono nuove e più sistematiche norme volte a garantire sia un utilizzo del «contrassegno disabili» più efficiente, consentendo, anche a coloro che svolgono attività assistenziali e di volontariato di beneficiarne, sia una più attenta tutela delle persone che soffrono di particolari e gravi forme di invalidità di tipo intellettivo, estendendo ad esse i benefìci previsti dalla legislazione vigente in materia di strutture e di segnaletica per la mobilità delle persone disabili.
 

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